LEGGE REGIONALE N. 2 DEL
22-01-1999
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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ARTICOLO 11 ( Norme in materia di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani) 1. Alla l.r 19 dicembre 1991, n. 39 " Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani " sono apportate le seguenti modifiche: a ) l ' art. 1 e' cosi' sostituito: " Art. 1 " ( Finalita' ) 1. La Regione promuove la riqualificazione e l ' arredo degli spazi, edifici e servizi urbani nei comuni lombardi attivando interventi la cui attuazione e' affidata ai comuni stessi, ai soggetti proprietari e ai soggetti utilizzatori dei beni immobili di proprieta' dello Stato, nel rispetto delle disposizioni legislative e normative vigenti in materia di lavori pubblici, secondo criteri e modalita' da definirsi con successivo atto della Giunta regionale in relazione ai diversi interventi. " ; b ) la rubrica dell ' art. 2 e' cosi' sostituita: " ( Progetti di riqualificazione e arredo degli spazi, edifici e servizi urbani ) " ; c ) il comma 1 dell ' art. 2 e' cosi' sostituito: " 1. I soggetti attuatori possono elaborare progetti di riqualificazione e arredo degli spazi, edifici e servizi urbani secondo criteri e modalita' da definirsi con successivo atto della Giunta regionale in relazione ai diversi interventi. " ; d ) i commi 2 e 3 dell ' art. 3 sono sostituiti dai seguenti: " 2. Sono da ritenersi opere di riqualificazione degli spazi urbani, tra l ' altro, la pavimentazione, l ' illuminazione, l ' alberatura, la progettazione del verde, la valorizzazione dei corsi d ' acqua e rive del lago, le finiture di maggiore qualita' negli uffici pubblici, nonche' l ' eliminazione delle barriere architettoniche, cosi' come previsto dalla vigente normativa in materia. 3. Sono comprese nelle opere di arredo anche l ' acquisto e la posa in opera di panchine, sedili, fioriere, contenitori per rifiuti, fontanelle, pensiline e sedili per l ' attesa dei mezzi pubblici di trasporto, segnaletica nei luoghi pubblici. " ; e ) all ' art. 3 e' aggiunto il seguente comma 4: " 4. Sono altresi' comprese per le finalita' della presente legge l ' esecuzione di interventi non distruttivi di consolidamento statico e strutturale, di messa a norma, di rifacimento e di installazione di impianti tecnologici, su immobili del patrimonio edilizio esistente, compresa l ' acquisizione, nei casi di comprovata necessita', di studi ed indagini, quali quelli di tipo geognostico, di monitoraggio statico o di altro tipo, preordinati alla stesura del progetto esecutivo, nonche' di interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di risparmio energetico e di manutenzione. " ; f ) la rubrica dell ' art. 4 e' cosi' sostituita: " ( Contenuto dei progetti di riqualificazione ) " ; g ) il comma 1 dell ' art. 4 e' cosi' sostituito: " 1. Per le finalita' stabilite dalla presente legge, i progetti saranno redatti in conformita' ai criteri ed alle modalita' da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale. " ; h ) Il comma 3 dell ' art. 4 e' abrogato; i ) l ' art. 5 e' sostituito dal seguente: " Art. 5 ( Incentivi all ' attuazione di progetti di riqualificazione e di arredo urbano ) 1. Per le finalita' stabilite dalla presente legge e' prevista la corresponsione di contributi in conto capitale nella misura e con le modalita' da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale. " ; l ) l ' art. 6 e' abrogato; m ) l ' art. 7 e' sostituito dal seguente: " Art. 7 ( Erogazione dei contributi ) 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce tempi, criteri e modalita' per l ' accesso, l ' erogazione e la misura dei contributi previsti dall ' art. 5, ed approva la graduatoria degli interventi da attuare. " ; n ) l ' art. 8 e' abrogato; o ) l ' art. 9 e' sostituito dal seguente: " Art.9 ( Informazione e diffusione degli interventi ) 1. La Regione, al fine di sviluppare la conoscenza e la diffusione degli interventi di cui al titolo I della presente legge, attiva iniziative di informazione e comunicazione, sulle proposte di intervento fatte pervenire dai soggetti attuatori previsti dalla presente legge. " ; p ) l ' art. 10 e' abrogato.
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