LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 22-01-1999
REGIONE LOMBARDIA

MISURE PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E A FAVORE DELLO SVILUPPO
REGIONALE E INTERVENTI ISTITUZIONALI E PROGRAMMATICI CON
RILIEVO FINANZIARIO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 4
del 25 gennaio 1999
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 2 del 2000 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 26 del 2001 Articolo 2

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 11

( Norme in materia di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani) 
1. Alla l.r 19 dicembre 1991, n. 39  " Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi 
urbani "  sono apportate le seguenti modifiche:
a ) l ' art. 1 e' cosi' sostituito:
" Art. 1 " 
( Finalita' )
1. La Regione promuove la riqualificazione e 
l ' arredo degli spazi, edifici e servizi urbani nei 
comuni lombardi attivando interventi la cui attuazione e' affidata ai 
comuni stessi, ai soggetti proprietari e ai soggetti utilizzatori dei 
beni immobili di proprieta' dello Stato, nel rispetto delle 
disposizioni legislative e normative vigenti in materia di lavori 
pubblici, secondo criteri e modalita' da definirsi con successivo atto 
della 
Giunta regionale in relazione ai diversi interventi. " ;
b ) la rubrica dell ' art. 2 e' cosi' sostituita:
" ( Progetti di riqualificazione e arredo degli 
spazi, edifici e servizi urbani ) " ;
c ) il comma 1 dell ' art. 2 e' cosi' sostituito:
" 1. I soggetti attuatori possono elaborare progetti 
di riqualificazione e arredo degli spazi, edifici e servizi urbani 
secondo criteri e modalita' da definirsi con successivo atto della 
Giunta regionale in relazione ai diversi interventi. " ;
d ) i commi 2 e 3 dell ' art. 3 sono sostituiti dai 
seguenti:
" 2. Sono da ritenersi opere di riqualificazione 
degli spazi urbani, tra l ' altro, la pavimentazione, 
l ' illuminazione, l ' alberatura, la progettazione del 
verde, la valorizzazione dei corsi d ' acqua e rive del lago, le 
finiture di maggiore qualita' negli uffici pubblici, nonche' l ' 
eliminazione delle barriere architettoniche, cosi' come previsto dalla 
vigente normativa in materia.
3. Sono comprese nelle opere di arredo anche 
l ' acquisto e la posa in opera di panchine, sedili, 
fioriere, contenitori per rifiuti, fontanelle, pensiline e sedili per 
l ' attesa dei mezzi pubblici di trasporto, segnaletica nei luoghi 
pubblici. " ;
e ) all ' art. 3 e' aggiunto il seguente comma 4:
" 4. Sono altresi' comprese per le finalita' della 
presente legge l ' esecuzione di interventi non distruttivi di 
consolidamento statico e strutturale, di messa a norma, di rifacimento 
e di installazione di impianti tecnologici, su immobili del patrimonio 
edilizio esistente, compresa 
l ' acquisizione, nei casi di comprovata necessita', 
di studi ed indagini, quali quelli di tipo geognostico, di 
monitoraggio statico o di altro tipo, preordinati alla stesura del 
progetto esecutivo, nonche' di interventi di superamento ed 
eliminazione delle barriere architettoniche, di risparmio energetico e 
di manutenzione. " ;
f ) la rubrica dell ' art. 4 e' cosi' sostituita:
" ( Contenuto dei progetti di riqualificazione ) " ;
g ) il comma 1 dell ' art. 4 e' cosi' sostituito:
" 1. Per le finalita' stabilite dalla presente legge, 
i progetti saranno redatti in conformita' ai criteri ed alle modalita' 
da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale. " ;
h ) Il comma 3 dell ' art. 4 e' abrogato;
i ) l ' art. 5 e' sostituito dal seguente:
" Art. 5
( Incentivi all ' attuazione di progetti di 
  riqualificazione e di arredo urbano )
1. Per le finalita' stabilite dalla presente legge e' 
prevista la corresponsione di contributi in conto capitale nella 
misura e con le modalita' da stabilirsi con deliberazione della Giunta 
regionale. " ;
l ) l '  art. 6 e' abrogato;
m ) l ' art. 7 e' sostituito dal seguente:
" Art. 7
( Erogazione dei contributi )
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, 
stabilisce tempi, criteri e modalita' per l ' accesso, 
l ' erogazione e la misura dei contributi previsti 
dall ' art. 5, ed approva la graduatoria degli interventi da attuare. 
" ;
n ) l ' art. 8 e' abrogato;
o ) l ' art. 9 e' sostituito dal seguente:
" Art.9
( Informazione e diffusione degli interventi )
1. La Regione, al fine di sviluppare la conoscenza e 
la diffusione degli interventi di cui al titolo I della presente 
legge, attiva iniziative di informazione e comunicazione, sulle 
proposte di intervento fatte pervenire dai soggetti attuatori previsti 
dalla presente legge. " ;
p ) l ' art. 10 e' abrogato.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

ABROGAZIONE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 39 del 1991 Articolo 6

ABROGAZIONE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 39 del 1991 Articolo 8

ABROGAZIONE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 39 del 1991 Articolo 10

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 39 del 1991 Articolo 1

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 39 del 1991 Articolo 2

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 39 del 1991 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 39 del 1991 Articolo 4

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 39 del 1991 Articolo 5

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 39 del 1991 Articolo 7

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 39 del 1991 Articolo 9

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 39 del 1991 Articolo 1

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